Art. 3
(Ruolo dell'ERSA)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) č incaricata dall'Amministrazione regionale quale autoritā regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autoritā previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. L'ERSA, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversitā, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivitā di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.