Legge regionale 08 aprile 2011, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
Art. 10
 (Modifiche alle leggi regionali 21/2000 e 21/2002)
1.
Alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino>>), sono apportate le seguenti modifiche:

b)   ( ABROGATA )
2.
L'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è abrogato.

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 21/2000.