﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 marzo 2011

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di telecomunicazioni.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Impianti fuori dai piani nazionali) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La previsione della localizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è richiesta dai soggetti pubblici o privati interessati al Ministero competente allegando il progetto preliminare dell'intervento con i dati radioelettrici essenziali, assieme a un parere preliminare della Regione espresso sentiti i Comuni interessati. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la Regione si esprime sull'intesa relativa alla nuova localizzazione con le modalità di cui all'articolo 7. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 è rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In conformità agli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e in deroga ai commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, qualora i soggetti interessati richiedano localizzazioni degli impianti diverse da quelle previste nei piani stessi, l'autorizzazione per tali impianti è direttamente rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Fermo restando quanto stabilito per la manutenzione ordinaria all'articolo 8, comma 6, le modifiche radioelettriche e gli ampliamenti degli impianti esistenti fuori dai siti di cui al comma 1, sono autorizzate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti. </p></p></body></html>