Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 7

(Programmazione nazionale e intesa fra Stato e Regione)

1. L'intesa prevista dalle vigenti norme statali nei procedimenti di approvazione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale e analogica e loro modifiche, ai fini della gestione delle risorse e delle peculiarità territoriali e della tutela delle minoranze linguistiche, è espressa dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale si esprime sull'intesa di cui al comma 1 su proposta dell'Assessore regionale competente, di concerto con gli altri Assessori interessati, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale come previsto dall'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 177/2005.

3. Lo schema del piano nazionale è inviato dalla Direzione centrale competente, ai Comuni interessati, all'ARPA e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), che si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta. I Comuni interessati pubblicano lo schema di piano all'albo pretorio per quindici giorni e ne danno avviso al pubblico nelle forme ritenute opportune. Qualora i pareri dei Comuni e del CO.RE.COM. non pervengano entro il termine si considerano favorevolmente espressi.

4. Entro quaranta giorni dalla ricezione dello schema del piano nazionale si esprime altresì la conferenza interna di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

5. La Giunta regionale, ai fini dell'espressione dell'intesa, valuta la sostenibilità complessiva del piano nazionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici, territoriali, socio-economici, di tutela delle minoranze linguistiche, sanitari e di sicurezza, nonché l'interesse regionale complessivo; valuta altresì la congruità dei pareri negativi eventualmente espressi dai Comuni.