Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 4

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune:

a) regolamenta in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;

b) rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile e banda larga;

c) esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;

d) emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le sanzioni amministrative previste.