Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 15

(Finalità)

1. Con le presenti norme la Regione definisce la disciplina dell'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti all'articolo 5, a esclusione degli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui al capo II, nonché le linee guida alle quali i Comuni si attengono per la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16.