Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione nazionale in materia di telecomunicazioni, si intendono per:
a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
b) "impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora": gli impianti, apparati e strutture anche edilizie strettamente necessari per le trasmissioni del settore televisivo e sonoro;
c) "impianti per la telefonia mobile": gli impianti di cui alle successive lettere d), e), f), g) e h);
d) "impianto fisso per telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
e) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
f) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
g) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
h) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale č collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
i) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;
j) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
k) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto o dell'apparato ai connettori d'antenna;
l) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
m) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattivitā;
n) "capacitā trasmissiva": capacitā di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.