Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 36
 (Obblighi di predisposizione delle opere)
1. Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32.
2. Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
3. Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi regionali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 33, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
5. Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
7. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5.
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.