Art. 35
(Convenzioni)
1. La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessate dall'attraversamento e dall'occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastrutture a banda larga, o con soggetti associativi che li rappresentino, convenzioni non onerose che stabiliscono le condizioni tecniche generali e specifiche nel rispetto delle disposizioni delle singole leggi di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere accordi integrativi da sottoscrivere in sede di esecuzione dei lavori, fra gli enti proprietari di cui al comma 1 e i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le proposte di convenzione di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su iniziativa dell'Assessore regionale competente.
4. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la Regione può stipulare ulteriori specifiche convenzioni che non comportino oneri finanziari per la Regione con soggetti pubblici o privati interessati nei settori delle telecomunicazioni.