Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 34
 (Titoli abilitativi)
1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all'articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, l'obbligo dell'acquisizione del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4. Il parere di ARPA è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. L'attivazione degli impianti è comunicata all'ARPA, da parte dei soggetti gestori, integrandola con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.
3. Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.
4. Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare, per la posa delle fibre ottiche, i cavidotti esistenti della rete pubblica di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da uno specifico nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.