Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 33
 (Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 9 ter aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 6/2013
6 Comma 7 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2014
7 Comma 8 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
8 Comma 9 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
9 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 22, comma 4, L. R. 13/2014
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 25/2015
11 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13 Comma 9 bis sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 29/2017
14 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 12/2018
15 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 12/2018
16 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18 Comma 3 bis aggiunto da art. 206, comma 1, L. R. 3/2024