Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 31
 (Pianificazione)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga, č coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale, ha valenza triennale a scorrimento annuale ed č in ogni caso modificato qualora se ne ravvisi la necessitā.
3. Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
5. Il Piano č predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
6. Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio).
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2014