Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 26
 (Controlli ambientali)
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.