Art. 26
(Controlli ambientali)
1.
I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla
legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, i Comuni si avvalgono di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4.
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.