Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 16
 (Regolamento comunale per la telefonia mobile)
1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.
2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.
3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:
d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;
e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.
9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.
10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020