1.
Gli impianti fissi e mobili di cui all'articolo 15, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:
a) gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;
b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
c) i dati dell'operatore.