Legge regionale 17 febbraio 2011 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Art. 9

(Premialità)

1. Sono istituite premialità consistenti in maggiori finanziamenti per i soggetti beneficiari.

2. Le premialità sono riconosciute a seguito della valutazione dei risultati conseguiti con le modalità definite dal regolamento.