Legge regionale 17 febbraio 2011 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Art. 9
(Premialità)
1. Sono istituite premialità consistenti in maggiori finanziamenti per i soggetti beneficiari.
2. Le premialità sono riconosciute a seguito della valutazione dei risultati conseguiti con le modalità definite dal regolamento.