Legge regionale 17 febbraio 2011 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Art. 12
(Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000)
1.
( ABROGATO )
(1)
2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole << dalle Università degli studi,>> sono soppresse.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2012, il comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.>>.
Note:1 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.