Art. 7
(Regolamento)
1. Con regolamento regionale, previo parere della Conferenza e della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce in particolare i requisiti, le condizioni, le modalitą, i criteri di valutazione, le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attivitą programmate, le modalitą di attribuzione delle premialitą e le eventuali modalitą di coordinamento delle strutture regionali.