Art. 6 bis
(Criteri di ripartizione delle risorse)
1.
Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui all'articolo 10 sono ripartite come segue:
a) 90 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) 10 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Il programma di cui all'articolo 6 può stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario.
2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.