Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Art. 6
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.
3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.
4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.