Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Art. 5
 (Conferenza del sistema universitario regionale)
1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.
4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.
6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.
8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).
9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.
10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.
11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.
12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 9/2019