Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Art. 14
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, lettera b) e lettera c), č autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unitā di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8900 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese correnti".
2. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, č autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unitā di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 8901 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese d'investimento".
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico all'unitā di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5322 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario".
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di complessivi 10 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unitā di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualitā a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
8.3.1.506544082.500.0002.500.000
5.5.1.50604999900.000900.000
6.1.1.50565329800.000800.000
1.4.1.10268551800.000800.000


5. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unitā di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualitā a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
6.3.1.11255129300.000300.000
6.1.1.50565329350.000350.000
6.5.2.11305610320.000320.000
6.5.1.11305612230.000230.000


6.
Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/1992, come modificato dall'articolo 12, comma 2, continuano a far carico all'unitā di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole << alle Universitā degli Studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: << ai Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari>>.