Art. 10
(Fondi per il finanziamento del sistema universitario)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a ), b) e c), č istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.
2.
L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā generale).