Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 4
 (Beneficiari e tipologie di intervento)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 24, L. R. 14/2016
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 8, comma 11, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 5
 (Conferenza del sistema universitario regionale)
1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.
4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.
6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.
8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).
9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.
10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.
11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.
12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 6
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.
3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.
4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 12
 (Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000)
3.
A decorrere dall'1 gennaio 2012, il comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Abrogazioni)
Art. 14
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, lettera b) e lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8900 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese correnti".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 8901 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese d'investimento".
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5322 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario".
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di complessivi 10 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
8.3.1.506544082.500.0002.500.000
5.5.1.50604999900.000900.000
6.1.1.50565329800.000800.000
1.4.1.10268551800.000800.000


5. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
6.3.1.11255129300.000300.000
6.1.1.50565329350.000350.000
6.5.2.11305610320.000320.000
6.5.1.11305612230.000230.000


6.
Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/1992, come modificato dall'articolo 12, comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole << alle Università degli Studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: << ai Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari>>.