Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Art. 2
 (Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale)
2. La popolazione č determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.
5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 132, L. R. 7/2024