Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Art. 2
 (Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale)
2. La popolazione č determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennitā giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'elezione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.
4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.
5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.