Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Art. 1
 (Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti o frazione, ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia). Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione.
3. Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le modalità stabilite dal regolamento.
5. I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo statuto particolari e più accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli organi di tali forme di decentramento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, L. R. 21/2013