Legge regionale 29 dicembre 2010 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

Art. 3

(Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Pordenone e Udine un contributo annuale per iniziative a sostegno della promozione delle Dolomiti Friulane.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione anticipata del 70 per cento del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte in fine le seguenti parole: << In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di produzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 367.500 euro, a fronte degli oneri sostenuti nell'anno 2010, per le attività di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal punto 3.1.1. Area strategica A) Tutela della qualità delle acque del "Programma annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", adottato con deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 113 del 31 dicembre 2009.

7. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 6 sono disposte previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte nell'anno 2010.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento fino a 246.913,56 euro, a fronte degli oneri sostenuti per aver svolto nel periodo dall'1 agosto 2008 al 31 luglio 2009 le analisi sulle acque marine costiere, previste dal "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia".

(2)

10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 9 sono disposte previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, relativa alle attività svolte nel periodo dall'1 agosto 2008 al 31 luglio 2009.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

12.

( ABROGATO )

(6)

13.

( ABROGATO )

(7)

14.

( ABROGATO )

(8)

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell'articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell'articolo 8 della convenzione dell'1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia".

(3)

16. L'impegno e l'erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta.

(4)

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.2.1049 e al capitolo 2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. Per le finalità di realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), è autorizzata la spesa complessiva di 237.774,45 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1052, suddivisa in ragione di 115.286,53 euro sul capitolo 2458 e di 122.487,92 euro sul capitolo 2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

19.

( ABROGATO )

(12)

20.

( ABROGATO )

(13)

21.

( ABROGATO )

(14)

22.

( ABROGATO )

(15)

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( ABROGATO )

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24.

( ABROGATO )

(17)

25.

( ABROGATO )

(18)

26.

( ABROGATO )

(19)

27.

( ABROGATO )

(20)

28. Dopo il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono inseriti i seguenti:

<<17 bis. Ai fini di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali, finanziamenti per l'acquisto di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, nonché per le spese connesse alla gestione di tali beni.

17 ter. Le attività finanziate ai sensi del comma 17 bis sono individuate mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, l'Amministrazione statale interessata e ARPA.

17 quater. Le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 17 bis a favore dell'Amministrazione statale interessata, nonché di rendicontazione della spesa, verranno definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 17 ter.>>.

29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 28, relativamente alle spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2017 e del capitolo 3098, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inseriti dal comma 28, relativamente alle spese correnti, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3099, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

31. I commi 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

32.

( ABROGATO )

(21)

33. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, commi da 99 a 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 24, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), possono essere utilizzati a sostegno di spese derivanti da iniziative avviate e non concluse prima dell'entrata in vigore delle predette norme.

34. Al comma 10 ter dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << del rendiconto dettagliato delle attività svolte ai sensi del comma 10 bis e dei relativi costi sostenuti>> sono sostituite dalle seguenti: << di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte ai sensi del comma 10 bis.>>.

35. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole << due anni>> sono sostituite dalle seguenti: << tre anni>>.

36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:

a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;

b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.

(9)(10)(11)

36 bis. L'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative.

(5)

37.

( ABROGATO )

(1)

38. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole << fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche>> sono soppresse.

39. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Note:

Comma 37 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 12, L. R. 11/2011

Comma 15 sostituito da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 16 sostituito da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 36 bis aggiunto da art. 2, comma 36, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 12 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012

Comma 13 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012

Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012

Parole sostituite al comma 36 da art. 109, comma 1, L. R. 26/2012

10  Comma 36 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2015

11  Vedi la disciplina transitoria del comma 36, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 19/2015

12  Comma 19 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

13  Comma 20 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

14  Comma 21 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

15  Comma 22 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

16  Comma 23 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

17  Comma 24 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

18  Comma 25 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.

19  Comma 26 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.

20  Comma 27 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.

21  Comma 32 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.