Legge regionale 29 dicembre 2010 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

1.Ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e dell' articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, contributi per le seguenti finalità:

a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;

b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

(1)(10)

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa;

b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti;

c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato.

(2)(3)

4. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.

5. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12.

6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell'anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010. Il contributo può essere concesso anche per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell'anno solare 2011.

(4)

7. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del:

a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa,

b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale.

8.

( ABROGATO )

(5)

9. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore.

(6)

9 bis. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), fermo restando il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione richiamato al comma 2, lettera c), e al comma 5, il beneficiario è esonerato dall'attestazione formale del rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015.

(16)

10. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c), le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, siano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005.

11. Il contributo di cui al comma 1, lettera c), è concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta.

(7)

12. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato; la Giunta regionale determina, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità.

13. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche.

14. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata al comma 13.

15. I contributi concessi ai soggetti individuati ai commi 2 e 5 sono confermati in caso di superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell'istanza, per effetto dell'incremento occupazionale di cui al comma 6.

16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.

(11)

17. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo, i cui oneri sono posti a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

(12)

18. Con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi.

(8)

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che hanno subito danni superiori al limite minimo previsto dal decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), a causa dell'evento "gelate" riconosciuto con decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2010, n. 195 (Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "gelate" verificatosi dal 19.12.2009 al 17.03.2010 nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia. Delimitazione dei Comuni ricadenti nella Provincia di Udine).

19 bis. L'aiuto di cui al comma 19 è concesso anche a ristoro dei danni riscontrati su appezzamenti in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale.

(13)

20. L'aiuto di cui al comma 19 è cumulabile nei limiti previsti dalla legislazione vigente con eventuali aiuti statali concessi per il medesimo evento a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004.

21. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 19.

22. Gli eventuali aiuti statali di cui al comma 20 sono concessi, previo trasferimento al Fondo di cui al comma 19, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 21.

22 bis. Le domande presentate in base alla normativa statale possono essere finanziate ai sensi del comma 19, previa domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 21. Con riferimento a tali domande viene predisposta apposita graduatoria che può essere finanziata una volta esaurite le graduatorie relative alle domande già presentate ai sensi del comma 19.

(14)

23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24.

( ABROGATO )

(15)

25. L'organo gestore degli interventi di cui all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è autorizzato a concedere i relativi finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2010.

26. Dopo il comma 7 dell'articolo 77 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:

<<7 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50.

7 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 7 bis e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50.>>.

27.

( ABROGATO )

(17)

28.

( ABROGATO )

(18)

29. Dopo il comma 20 bis dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

<<20 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

20 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 20 ter e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.>>.

30. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle risorse della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola << cinque>> è sostituita dalla seguente: << dieci>>;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Il Comitato si articola in due sezioni competenti, rispettivamente, l'una per i settori dell'industria e dell'artigianato e l'altra per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. Ciascuna sezione si compone di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti e, presieduta dal Presidente del Comitato o da un suo delegato scelto tra i membri effettivi, delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo delegato le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano della sezione presente.>>;

c) al comma 5 dopo la parola << stabilisce>> sono inserite le seguenti: << la composizione delle sezioni, rinviando per l'organizzazione dei lavori alla potestà di autoregolamentazione propria del Comitato, nonché>>.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

32. La deliberazione della Giunta regionale che integra la composizione del Comitato in conformità al comma 30 individua i componenti delle due diverse sezioni/composizioni.

33. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del Centro studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli Venezia Giulia, denominato <<Area tre>>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari, con particolare riferimento alla realizzazione di analisi, studi e ricerche sui flussi e sulle dinamiche relative al mercato e alle imprese del commercio e della distribuzione.

35. La domanda di finanziamento di cui al comma 34 è presentata al Servizio commercio della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire e di un preventivo di spesa.

36. Il finanziamento è erogato in via anticipata in un'unica soluzione e viene rendicontato nei termini previsti dal decreto di concessione.

37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 9082.

38. Il comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dai seguenti:

<<63. L'Amministrazione regionale finanzia l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorché con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.

63 bis. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del C.O.N.I., con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 63.

63 ter. La Direzione centrale competente determina il riparto entro il 30 aprile di ogni anno.>>.

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 63, 63bis e 63ter, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 38, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.3.1.5037 e al capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

40. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle infrastrutture turistiche esistenti nei poli sciistici minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris un contributo pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 43, per l'ammodernamento e lo sviluppo degli impianti sciistici nel territorio comunale.

(9)

41. Il contributo di cui al comma 40 può essere utilizzato anche a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione degli investimenti previsti.

42. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, predisposta d'intesa con la Società Promotur s.p.a., degli interventi da effettuare, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione dell'eventuale mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Ai fini della concessione del contributo si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo definitivo e relativo piano di ammortamento.

43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzato il limite di impegno decennale di 402.040,12 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere di 1.206.120,36 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le annualità relative agli anni dal 2014 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

44. All'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola << ordinarie>> sono inserite le seguenti: << a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo>>;

b) al comma 3 dopo la parola << revisioni>> è inserita la seguente: << ordinarie>>;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.>>.

45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 44, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

46. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<<6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.>>.

47. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 29 e gli articoli 30 e 31 della legge regionale 27/2007.

48. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

49. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale 27/2007, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 8773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

50. Al comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole << alle società cooperative sociali <<San Mauro>> di Maniago, <<Il Seme>> di Fiume Veneto e <<L'Ancora>> di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: << alla società cooperativa sociale <<San Mauro>> di Maniago>> e le parole << , rispettivamente di 30.000 euro, di 50.000 euro e di 30.000 euro,>> sono soppresse.

51. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 4817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

53. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole << dal 15 ottobre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 luglio 2011>>.

54. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1027 e al capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

55. Il comma 56 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è sostituito dal seguente:

<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA).>>.

56. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 56, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 55, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1530 (Contributi su mutui agli Enti di sviluppo industriale - riparto anno 2003), e regolarmente concesso al C.I.P.A.F. - Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli - con sede in Gemona del Friuli con decreto del Direttore del servizio politiche economiche e marketing territoriale 18 novembre 2005, n. 4106/PROD/POLEC-3/99-572 per "Modifica percorsi canalette irrigue all'interno del perimetro dell'area industriale C.I.P.A.F." con sostituzione dell'oggetto per la "Realizzazione di un ulteriore lotto di adeguamento della rete fognaria della Zona industriale".

58. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 57 il Consorzio interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

59. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 57 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Vivaro e approvato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2004, n. 424 (Approvazione accordo di programma stipulato in data 16 dicembre 2004 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il comune di Vivaro), finalizzato a una diversa destinazione d'uso dell'immobile per l'attuazione di iniziative in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'economia regionale, allo sviluppo delle aree interessate, con particolare riferimento all'insediamento di nuove attività economiche e all'incremento occupazionale.

61. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 60 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

62. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

63. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16, (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), è sostituito dal seguente:

<<5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 50 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.>>.

64. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2004, come sostituito dal comma 63, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 7005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

65. L'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.

3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.

4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.

66. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 14/2010, come sostituito dal comma 65, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 1397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

67. La misura del canone annuo posticipato per la coltivazione delle acque minerali e di sorgente di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 79 (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009), stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è applicata con riferimento al secondo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento.

68. Con apposito regolamento la misura del canone annuo posticipato di cui al comma 67 è differenziata prevedendo una riduzione dello stesso in ragione dei seguenti criteri:

a) ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

c) commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere;

d) ottenimento di certificazioni di qualità;

e) quota del fatturato derivante dall'export.

69. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione anche cumulativa dei criteri di cui al comma 68 non può comunque superare il 70 per cento del canone teoricamente dovuto.

70. È estesa agli anni 2010 e 2011 la validità della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 12, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2008 n. 9 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005. Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), approvata con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 21 settembre 2010, n. 1964 e riferita alle domande di contributo presentate nel 2009 dai soggetti di cui all'articolo 2 dello stesso.

71. Compatibilmente con le risorse disponibili, sono finanziate prioritariamente e nell'ordine le domande ritenute ammissibili presentate nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

72. La lettera a bis) del comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

<<a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;>>.

73.

( ABROGATO )

(19)

74. All'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.>>.

75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.

76. Nelle more di tale determinazione, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

77. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 75 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 con riferimento al capitolo 854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

78. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011

Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 4/2011

Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 4/2011

Parole sostituite al comma 9 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 4/2011

Parole sostituite al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 4/2011

Comma 18 sostituito da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 4/2011

Parole sostituite al comma 40 da art. 2, comma 53, L. R. 11/2011

10  Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 134, lettera a), L. R. 11/2011

11  Comma 16 sostituito da art. 2, comma 134, lettera b), L. R. 11/2011

12  Parole sostituite al comma 17 da art. 2, comma 134, lettera c), L. R. 11/2011

13  Comma 19 bis aggiunto da art. 2, comma 40, L. R. 14/2012

14  Comma 22 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2012

15  Comma 24 abrogato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2012

16  Comma 9 bis aggiunto da art. 2, comma 19, L. R. 6/2013

17  Comma 27 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 85, commi 8 e 10, L.R. 29/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, comma 1, della medesima L.R. 4/2016.

18  Comma 28 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 85, commi 8 e 10, L.R. 29/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, comma 1, della medesima L.R. 4/2016.

19  Comma 73 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.