Legge regionale 29 dicembre 2010 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

Art. 15

(Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)

1.

( ABROGATO )

(16)

2.

( ABROGATO )

(6)(10)(17)

2 bis.

( ABROGATO )

(7)(18)

3.

( ABROGATO )

(8)(11)(19)

3 bis.

( ABROGATO )

(9)(12)(20)

4.

( ABROGATO )

(21)

4 bis.

( ABROGATO )

(13)(22)

4 ter.

( ABROGATO )

(14)(23)

5.

( ABROGATO )

(24)

6.

( ABROGATO )

(25)

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare a propri diritti di credito, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 ), 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), 3 ottobre 1981 n. 70 (Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario) e 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 , in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 , concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), e relativi a procedimenti rispetto ai quali possa intervenire la cancellazione dal conto patrimoniale di residui perenti ai sensi dall' articolo 51 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

(1)

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso alla Provincia di Trieste ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 (Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed enti locali), nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 28 gennaio 1993 e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1993, n. 0111/Pres., e successivamente modificato in data 26 marzo 1996, per la predisposizione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto di aree della zona industriale di Trieste.

9. Con propria deliberazione la Giunta regionale conferma il finanziamento, riconoscendo anche eventuali spese già sostenute per attività finalizzate alla definizione del documento di pianificazione urbanistica di cui al comma 8 previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza.

10. L'istanza deve essere accompagnata dalle linee guide, aggiornate al nuovo contesto urbanistico locale, per la formazione del Piano Territoriale Infraregionale per la Zona Industriale, recepite da apposito Protocollo d'Intesa tra gli enti competenti e da un piano tecnico-economico dell'intervento.

11. Con la medesima deliberazione di cui al comma 9 la Giunta regionale stabilisce i termini di ultimazione dell'intervento e di presentazione della rendicontazione del finanziamento.

12. La Provincia di Trieste deve presentare la documentazione di cui al comma 9 entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole << dal Direttore del Servizio gestione immobili ed approvati dal Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio>> sono sostituite dalle seguenti: << dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali>>;

b) l'articolo 11 è abrogato.

14. Al comma 21 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole << a titolo gratuito>> sono aggiunte le seguenti: << a "La Fonte Comunità Famiglia ONLUS" con sede in Trieste>>;

b) le parole << ad altro soggetto non avente finalità di lucro>> sono soppresse.

15. In deroga al disposto di cui al comma 7 ter dell'articolo 18 della legge regionale 21/2007, le somme riassegnate nel corso dell'esercizio 2010 al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagate, non vengono inviate in economia.

16. In deroga al disposto di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, la somma di 5.930.125,86 euro, non impegnata al 31 dicembre 2010 sull'unità di bilancio 10.2.1.1166 e capitolo 9602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010, corrispondente per 2.149.625,02 euro a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2009 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2010, n. 178, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2011 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 46 dell'articolo 7, Tabella G, a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a differenziare i canoni di concessione dei beni del demanio e del patrimonio regionale in relazione ad atti, anche convenzionali, connessi all'insediamento di attività economiche.

18. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 17.

19. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, è prorogato fino a tale data.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dall'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado).>>.

20. All'articolo 58 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale.>>.

21. Al fine di evitare l'ingiustificata conservazione delle somme giacenti sul conto di gestione dei depositi provvisori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'incameramento a favore del bilancio regionale dei depositi per i quali non è stato autorizzato lo svincolo alla scadenza del decimo anno successivo a quello della costituzione.

(2)

22. La Direzione centrale competente in materia di finanze provvede a disporre la commutazione in entrata delle somme giacenti, decorsi i termini previsti dal comma 21.

(15)

23. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 21 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1147 dello stato di previsione di entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24.

( ABROGATO )

(3)

25.

( ABROGATO )

(4)

26.

( ABROGATO )

(5)

27. Al fine di favorire la realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare, previa deliberazione della Giunta regionale, contributi concessi dall'Amministrazione regionale anche per finalità diverse. Il Comune è tenuto a presentare apposita domanda di conferma di contributo alle competenti strutture regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

28. In conformità con quanto affermato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel parere formulato in data 12 novembre 2009 in risposta all'interpello n. 79/2009, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2009, nell'ambito del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), deve intendersi ricompreso anche il personale assunto con contratto di apprendistato.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

Note:

Parole sostituite al comma 7 da art. 13, comma 28, lettera a), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 21 da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 24 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.

Comma 25 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.

Comma 26 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 47/1996, con effetto dall'1/1/2012.

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

11  Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

12  Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

13  Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 6, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

14  Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 6, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

15  Parole sostituite al comma 22 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

16  Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

17  Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

18  Comma 2 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

19  Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

20  Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

21  Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

22  Comma 4 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

23  Comma 4 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

24  Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

25  Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.