Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 54.300,14 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 56, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011, anche a sollievo di oneri già sostenuti nel 2010, a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 5522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del contributo.
18. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, a seguito del quale troverà definitiva attuazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo per l'abbattimento delle rette ivi disciplinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.
19. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 18.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 22.200.000 euro per gli anni dal 2011 al 2013, suddivisa in ragione di 8.200.000 euro per l'anno 2011 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota di avanzo pari a 3.464.484,87 euro derivante dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate accertate al 31 dicembre 2010 sull'unità di bilancio 4.5.161 e sui capitoli 1012, 1501, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 2900 (Contributi alle ATER per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali) e per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 10, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3226 (Interventi di edilizia agevolata in conto capitale - fondi regionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
27. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di attuazione della misura di cui al comma 26.
28. L'Amministrazione regionale, per l'erogazione del sussidio di cui al comma 26, stipula con l'INPS apposita convenzione.
29. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 375.000 euro e all'Associazione EMET Fraternità Comunitaria ONLUS di Martignacco un contributo straordinario di 210.000 euro, destinati a parziale sollievo dei costi che gli enti devono sostenere per il completamento della realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali multifunzionali, inseriti nella programmazione locale, destinati all'accoglienza di minori e finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie, di sostegno all'affido e al volontariato familiare, nonché di modelli gestionali finalizzati al contenimento dei costi.
37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati nell'anno 2010 e da realizzare e dei costi previsti elaborata da un tecnico abilitato.
42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 26 da art. 9, comma 22, L. R. 11/2011
3 Comma 6 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 16/2011
4 Comma 30 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 31 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Comma 32 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7 Lettera c) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
8 Lettera d) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
9 Lettera e) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
10 Comma 34 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
11 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
12 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
13 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1/9/2014.
14 Comma 22 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
15 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021
16 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021
17 Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021
18 Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021
19 Comma 10 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021