Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
16. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili e immobili oggetto del trasferimento.
17. In attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di recepimento dell'atto ricognitivo di cui al comma 16.
18. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono d'intesa, ove necessario, a definire forfetariamente i rapporti di debito e credito inerenti alle spese di manutenzione, nonché alla regolazione degli altri rapporti obbligatori, giuridici ed economici, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, in corso alla data del trasferimento, e all'eventuale assegnazione in uso di parte degli immobili a titolo oneroso o non oneroso.
19. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 17, i beni oggetto del trasferimento sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al nuovo polo ospedaliero di Pordenone, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4443, 4446 e 4448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al riordino della rete ospedaliera triestina, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4445, 4447 e 4449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone trasferisce a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" la proprietà dei padiglioni, con relativi accessori e pertinenze, destinati a funzioni di "Cittadella della salute" come definite al comma 24, individuati con accordo di programma e ubicati nell'attuale comprensorio ospedaliero di Pordenone in via Montereale n. 24, contraddistinto dalla particella catastale complessiva identificata al foglio 12, mappale 82, del Comune di Pordenone.
24. Il trasferimento della proprietà dei beni di cui al comma 23, che mantengono la destinazione sanitaria, è finalizzato alla realizzazione di una sede integrata denominata "Cittadella della salute" per le attività direzionali e distrettuali sanitarie di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e per le attività sociosanitarie di competenza del Comune di Pordenone, o il cui ente gestore è il Comune medesimo.
25. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie di cui al comma 23 provvedono agli atti di rispettiva competenza finalizzati al trasferimento di proprietà, ivi compreso il frazionamento catastale dell'area su cui insistono i padiglioni da trasferire e l'adozione con provvedimento congiunto dell'elenco dei beni oggetto del trasferimento, e alla regolazione dei reciproci rapporti conseguenti.
26. In attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, che recepisce l'elenco dei beni oggetto del trasferimento e indica la data del trasferimento medesimo.
27. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 26, i beni ivi indicati sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".
28. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone è autorizzata a realizzare, in via sperimentale, nelle more della definizione del piano regionale delle cure palliative, una rete locale di cure palliative pediatriche anche con la collaborazione e il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
30. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" è autorizzata ad acquistare un camper dotato di apparecchiature per le cure odontoiatriche per lo svolgimento di attività di prevenzione e cura per pazienti con difficoltà di accesso alle cure presso le strutture ambulatoriali. Il servizio verrà svolto anche con il supporto dell'Associazione Banca del Tempo con sede in Pordenone.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
33. Nel caso di permanenza presso strutture alberghiere convenzionate con le aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32, le spese per vitto e alloggio sono sostenute, direttamente, dalle aziende medesime.
34. I costi sostenuti dalle aziende per i servizi sanitari per le prestazioni di riabilitazione, per le spese di vitto e alloggio di cui al comma 33 ovvero per i rimborsi di cui al comma 32, nonché per eventuali spese accessorie, non possono superare il valore complessivo delle tariffe regionali per i trattamenti residenziali.
35. Le prestazioni di cui al comma 32 sono autorizzate dalle aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale risiedono i cittadini che usufruiscono delle prestazioni medesime.
36. Le aziende per i servizi sanitari di cui al comma 35 rimborsano i relativi oneri alle aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32 e che sopportano i relativi oneri, nei limiti delle risorse ordinariamente destinate alle attività di riabilitazione.
40. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari.
41. Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.
42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 37 da art. 7, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 30 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
3 Comma 30 ter aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
4 Comma 30 quater aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
5 Comma 13 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 14/2012
6 Parole sostituite al comma 37 da art. 8, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7 Parole sostituite al comma 37 da art. 8, comma 8, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Comma 2 interpretato da art. 5, comma 16, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
10 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
11 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
12 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
13 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
14 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
15 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
16 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
17 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
18 Comma 11 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
19 Comma 12 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016