Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Brugnera un contributo straordinario per la riqualificazione di piazze e arredi urbani nel territorio.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di un fontanello d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), il riferimento all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), si intende effettuato all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
22. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 3980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. La Protezione Civile regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a ristoro delle spese sostenute o da sostenere per interventi contingibili e urgenti effettuati in dipendenza degli eccezionali eventi atmosferici del 23 luglio 2010. Tali interventi devono intendersi collegati a ordinanze emesse o da emettersi per ovviare a situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e di compromissione ambientale del territorio mediante azioni di recupero e smaltimento di materiali contenenti amianto, rinvenuti nell'ambito dei rispettivi territori comunali.
24. La spesa ammissibile ai contributi di cui al comma 23 potrà essere comprensiva degli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti medesimi.
25. I contributi di cui al comma 23 possono essere concessi anche per interventi iniziati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto o le attività di smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi stessi sia posteriore alla data del 23 luglio 2010, purché il Comune interessato sia inserito nell'elenco dei territori dichiarati colpiti da tale eccezionale evento atmosferico.
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23, pari a 100.000 euro per l'anno 2011, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.1.1070 e al capitolo 4161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
27. I massimali contributivi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), come elevati dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono incrementati del 15 per cento.
28. L'incremento di cui al comma 27 si applica anche nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie valide per gli anni dal 2006 al 2010. A tal fine l'integrazione del contributo è concessa su domanda da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui i lavori risultino essere già intrapresi, l'integrazione è erogata in unica soluzione ad accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna.
34. Per le finalità previste dal comma 32, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
35. Per le finalità previste dal comma 32, lettera b), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
38.
L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come sostituito dall'articolo 153 della legge regionale 17/2010, è abrogato.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso in base all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), anche in difetto della rendicontazione amministrativa purché siano state acquisite le previste certificazioni sulla regolarità tecnica dei lavori realizzati.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici o da locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel testo vigente il 25 novembre 1998, nel caso in cui siano stati realizzati lavori diversi da quelli previsti nel progetto sulla base del quale è stato concesso il finanziamento, a condizione che detti lavori rientrino nelle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 13/1998.
41. Ai fini di cui al comma 40, gli enti beneficiari presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale che ha concesso il contributo, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
48.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente:
<<Art. 12 bis
 
1. Le convenzioni stipulate a sensi dell'articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.
2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula:
formula
dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.
4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.>>.

51. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali e nel contempo incentivare gli interventi di edilizia residenziale di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di rotazione dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale.
52. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
54. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale.
56. Il gestore del Fondo è individuato in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.
58. Il rimborso delle anticipazioni ha luogo per la quota regionale mediante rate semestrali costanti posticipate a tasso zero. Le anticipazioni sono estinte entro il termine di sei anni.
59. Le anticipazioni sono concesse esclusivamente per la realizzazione di interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), fino a un importo di 500 euro per mq. di superficie utile delle abitazioni, come definita dall'articolo 3 della legge regionale 19/2009, per un ammontare massimo di 40.000 euro ad alloggio per le nuove costruzioni, e fino a un importo di 1.200 euro al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di 100.000 euro ad alloggio per le altre categorie di intervento.
60. A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, un'ipoteca, anche di secondo grado, gravante sull'area e sull'immobile oggetto dell'intervento.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese edili per le finalità dei commi precedenti.
62.
Dopo la lettera f bis) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è aggiunta la seguente:

64.
La rubrica dell'articolo 39 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è sostituita dalla seguente: << Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta>>.

69.
Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la parola << biodegradabili>> è soppressa.

71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Comma 68 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
2 Comma 32 bis aggiunto da art. 4, comma 55, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 55, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011
4 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 55, lettera b), numero 2), L. R. 11/2011
5 Comma 33 bis aggiunto da art. 4, comma 55, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 33 ter aggiunto da art. 4, comma 55, lettera c), L. R. 11/2011
7 Parole soppresse al comma 44 da art. 208, comma 1, L. R. 26/2012
8 Parole sostituite al comma 42 da art. 253, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Parole sostituite al comma 43 da art. 253, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 Comma 47 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, c. 5 e 6, L.R. 16/2002, con effetto dall'1/1/2013.
11 Parole aggiunte al comma 18 da art. 4, comma 19, lettera a), L. R. 6/2013
12 Comma 20 bis aggiunto da art. 4, comma 19, lettera b), L. R. 6/2013
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 44, stabilita da art. 4, comma 22, L. R. 6/2013
14 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 4, comma 29, L. R. 6/2013
15 Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16 Parole sostituite al comma 42 da art. 4, comma 19, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
17 Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 19, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
18 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
19 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
20 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
21 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
22 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
23 Comma 49 abrogato da art. 65, comma 1, lettera o), L. R. 11/2015
24 Comma 17 abrogato da art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
25 Parole soppresse al comma 18 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
26 Parole sostituite al comma 19 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
27 Parole sostituite al comma 20 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
28 Comma 21 abrogato da art. 7, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
29 Parole sostituite al comma 42 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
30 Parole sostituite al comma 43 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31 Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
32 Comma 44 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
33 Comma 45 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
34 Comma 46 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
35 Parole sostituite al comma 42 da art. 5, comma 16, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
36 Parole sostituite al comma 43 da art. 5, comma 16, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
37 Parole sostituite al comma 42 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38 Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 42 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
40 Parole sostituite al comma 43 da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
41 Parole sostituite al comma 42 da art. 37, comma 2, lettera a), L. R. 10/2023
42 Parole sostituite al comma 43 da art. 37, comma 2, lettera b), L. R. 10/2023