Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Pordenone e Udine un contributo annuale per iniziative a sostegno della promozione delle Dolomiti Friulane.
2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione anticipata del 70 per cento del contributo concesso.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
5. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 367.500 euro, a fronte degli oneri sostenuti nell'anno 2010, per le attività di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal punto 3.1.1. Area strategica A) Tutela della qualità delle acque del "Programma annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", adottato con deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 113 del 31 dicembre 2009.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.2.1049 e al capitolo 2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18. Per le finalità di realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), è autorizzata la spesa complessiva di 237.774,45 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1052, suddivisa in ragione di 115.286,53 euro sul capitolo 2458 e di 122.487,92 euro sul capitolo 2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 28, relativamente alle spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2017 e del capitolo 3098, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 12/2009, come inseriti dal comma 28, relativamente alle spese correnti, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3099, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
33. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, commi da 99 a 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 24, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), possono essere utilizzati a sostegno di spese derivanti da iniziative avviate e non concluse prima dell'entrata in vigore delle predette norme.
35.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole << due anni>> sono sostituite dalle seguenti: << tre anni>>.

39. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Comma 37 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 12, L. R. 11/2011
3 Comma 15 sostituito da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 11/2011
4 Comma 16 sostituito da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 11/2011
5 Comma 36 bis aggiunto da art. 2, comma 36, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012
7 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012
8 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 9/2012
9 Parole sostituite al comma 36 da art. 109, comma 1, L. R. 26/2012
10 Comma 36 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 19/2015
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 36, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 19/2015
12 Comma 19 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 20 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Comma 21 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 22 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 23 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17 Comma 24 abrogato da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
18 Comma 25 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
19 Comma 26 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
20 Comma 27 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
21 Comma 32 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.