Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
4. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.
5. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12.
12. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato; la Giunta regionale determina, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità.
14. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata al comma 13.
15. I contributi concessi ai soggetti individuati ai commi 2 e 5 sono confermati in caso di superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell'istanza, per effetto dell'incremento occupazionale di cui al comma 6.
16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che hanno subito danni superiori al limite minimo previsto dal decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), a causa dell'evento "gelate" riconosciuto con decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2010, n. 195 (Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "gelate" verificatosi dal 19.12.2009 al 17.03.2010 nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia. Delimitazione dei Comuni ricadenti nella Provincia di Udine).
21. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 19.
22. Gli eventuali aiuti statali di cui al comma 20 sono concessi, previo trasferimento al Fondo di cui al comma 19, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 21.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
25. L'organo gestore degli interventi di cui all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è autorizzato a concedere i relativi finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2010.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32. La deliberazione della Giunta regionale che integra la composizione del Comitato in conformità al comma 30 individua i componenti delle due diverse sezioni/composizioni.
33. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 30, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del Centro studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli Venezia Giulia, denominato <<Area tre>>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari, con particolare riferimento alla realizzazione di analisi, studi e ricerche sui flussi e sulle dinamiche relative al mercato e alle imprese del commercio e della distribuzione.
35. La domanda di finanziamento di cui al comma 34 è presentata al Servizio commercio della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire e di un preventivo di spesa.
36. Il finanziamento è erogato in via anticipata in un'unica soluzione e viene rendicontato nei termini previsti dal decreto di concessione.
37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 9082.
39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, commi 63, 63bis e 63ter, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 38, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.3.1.5037 e al capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
41. Il contributo di cui al comma 40 può essere utilizzato anche a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione degli investimenti previsti.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzato il limite di impegno decennale di 402.040,12 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere di 1.206.120,36 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le annualità relative agli anni dal 2014 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 44, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
49. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale 27/2007, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 8773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
51. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 4817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 59, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
53.
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole << dal 15 ottobre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 luglio 2011>>.

54. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1027 e al capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
56. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 56, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 55, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1530 (Contributi su mutui agli Enti di sviluppo industriale - riparto anno 2003), e regolarmente concesso al C.I.P.A.F. - Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli - con sede in Gemona del Friuli con decreto del Direttore del servizio politiche economiche e marketing territoriale 18 novembre 2005, n. 4106/PROD/POLEC-3/99-572 per "Modifica percorsi canalette irrigue all'interno del perimetro dell'area industriale C.I.P.A.F." con sostituzione dell'oggetto per la "Realizzazione di un ulteriore lotto di adeguamento della rete fognaria della Zona industriale".
58. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 57 il Consorzio interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
59. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 57 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Vivaro e approvato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2004, n. 424 (Approvazione accordo di programma stipulato in data 16 dicembre 2004 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il comune di Vivaro), finalizzato a una diversa destinazione d'uso dell'immobile per l'attuazione di iniziative in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'economia regionale, allo sviluppo delle aree interessate, con particolare riferimento all'insediamento di nuove attività economiche e all'incremento occupazionale.
61. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 60 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
62. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
64. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2004, come sostituito dal comma 63, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 7005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
65.
L'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.

66. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 14/2010, come sostituito dal comma 65, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 1397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
69. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione anche cumulativa dei criteri di cui al comma 68 non può comunque superare il 70 per cento del canone teoricamente dovuto.
70. È estesa agli anni 2010 e 2011 la validità della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 12, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2008 n. 9 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005. Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), approvata con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 21 settembre 2010, n. 1964 e riferita alle domande di contributo presentate nel 2009 dai soggetti di cui all'articolo 2 dello stesso.
71. Compatibilmente con le risorse disponibili, sono finanziate prioritariamente e nell'ordine le domande ritenute ammissibili presentate nel 2009, nel 2010 e nel 2011.
75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.
77. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 75 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 con riferimento al capitolo 854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
78. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 4/2011
5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 4/2011
6 Parole sostituite al comma 9 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 4/2011
7 Parole sostituite al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 4/2011
8 Comma 18 sostituito da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 4/2011
9 Parole sostituite al comma 40 da art. 2, comma 53, L. R. 11/2011
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 134, lettera a), L. R. 11/2011
11 Comma 16 sostituito da art. 2, comma 134, lettera b), L. R. 11/2011
12 Parole sostituite al comma 17 da art. 2, comma 134, lettera c), L. R. 11/2011
13 Comma 19 bis aggiunto da art. 2, comma 40, L. R. 14/2012
14 Comma 22 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2012
15 Comma 24 abrogato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2012
16 Comma 9 bis aggiunto da art. 2, comma 19, L. R. 6/2013
17 Comma 27 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 85, commi 8 e 10, L.R. 29/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, comma 1, della medesima L.R. 4/2016.
18 Comma 28 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 85, commi 8 e 10, L.R. 29/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, comma 1, della medesima L.R. 4/2016.
19 Comma 73 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.