Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 14
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52, dell'articolo 7, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
8. Al fine di provvedere alla esecuzione delle iscrizioni in arretrato sui libri fondiari e alle attività conseguenti pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste, la Regione è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di 10 unità e per la durata di ventiquattro mesi. La Giunta regionale approva il programma delle attività, le modalità per il monitoraggio dell'intervento e la determinazione del numero delle unità di personale somministrato necessario per l'attuazione del programma medesimo.
9. Per le finalità previste dal comma 8 la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2011 e di 400.000 euro per l'anno 2012, fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie e altri trofei da assegnare agli organizzatori di manifestazioni sportive che si svolgono in Regione. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di materiale sportivo quale tute, divise, magliette o altri articoli similari da assegnare per esigenze promozionali in occasione di manifestazioni sportive. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 6027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011.
16. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico e occupazionale dell'area montana regionale assunta dalla società PROMOTUR s.p.a. e della necessità di garantire che la società possa continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse affidatole, anche al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare il programma di investimenti approvato dalla Regione, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione della società, in conformità alle deliberazioni assembleari e sino alla concorrenza di 3 milioni di euro.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
21. Gli oneri derivanti dall'attività di consulenza tecnica a supporto dell'istruttoria regionale dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli oneri derivanti dall'attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e ai capitoli 2323 e 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. La Regione promuove la cultura della legalità fiscale al fine di rafforzare nei cittadini, ed in particolare in quelli delle nuove generazioni, il senso di appartenenza ad una comunità che vive dell'apporto di tutti e dove il contributo di ciascuno si manifesta anche attraverso l'adempimento degli obblighi fiscali nel quadro dei doveri di cittadinanza.
24. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative specificamente mirate alla promozione e alla diffusione sul territorio regionale della cultura della legalità fiscale, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
25. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
31. Le posizioni organizzative esistenti al 31 dicembre 2010 presso l'Amministrazione e gli enti regionali e il Consiglio regionale, e i relativi incarichi, sono prorogati al 31 dicembre 2011, fatte salve le diverse determinazioni della Giunta regionale e dei Direttori centrali competenti e, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale.
33. Nelle more dell'effettiva applicazione di discipline omogenee in ordine allo stato giuridico del personale del Comparto unico regionale istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e in attesa dell'omogeneizzazione degli istituti contrattuali tra personale regionale e personale degli enti locali disposta dall'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), in sede di applicazione dell'articolo 16, comma 12, del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, il punteggio assegnato dall'1 gennaio 2008 al personale ivi indicato non soggetto a valutazione va riferito al dato delle valutazioni individuali come riportato nella graduatoria relativa alla struttura direzionale di massima dimensione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi. La valutazione assegnata ai sensi dell'articolo 16, comma 12, non è considerata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 7, lettera b), del medesimo contratto integrativo.
34. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 13, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), tra gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale per il servizio di gestione di propri asili nido aziendali sono comprese, in particolare, la messa a disposizione gratuita dei locali e degli arredi, la copertura assicurativa dell'immobile da incendio, le spese relative alle utenze e alla tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani.
36. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche:
37. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, resta ferma, salve diverse determinazioni, la disciplina dell'incarico di Vicesegretario generale del Consiglio regionale prevista dagli atti di autoorganizzazione del Consiglio medesimo.
38. In relazione al disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza anche qualora il dirigente incaricato non sia preposto ad un servizio o non sia titolare di un incarico di staff.
39. Le disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dalla lettera a) del comma 36, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
42. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 114, terzo comma, della legge regionale 53/1981, come modificato dalla lettera a) del comma 41, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, in deroga al limite di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009 , alla mobilità anche intercompartimentale nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale in messa a disposizione a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in posizione di comando o ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di concerto con l'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonché le relative corrispondenze.
48. Sulle materie di cui al comma 47, lettere a), b) e c), è fatta salva l'informazione ai sindacati nei casi previsti dai Contratti collettivi di comparto.
49. In attesa della definizione di un'organica disciplina del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge nazionali.
51.
Le disposizioni di cui ai commi 47, 48, 49 e 50 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 della legge regionale 18/1996 e si intendono, altresì, abrogate, nonché sono disapplicate, rispettivamente, le disposizioni legislative regionali e le norme contrattuali incompatibili con le previsioni di cui ai suddetti commi.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2011 e 2012, ad applicare l'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 24/2009, anche al fine di realizzare un progressivo ricambio generazionale della dirigenza regionale. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti, della legge regionale 24/2009, l'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di personale dirigente in sostituzione del personale cessato ai sensi del presente comma, nel limite massimo del 50 per cento delle unità cessate con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
57. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale):
a)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.
4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.>>;

58. Per l'avvio del fondo di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 1/2000, come sostituito dalla lettera a) del comma 57, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
60. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 8/1995, come sostituito dal comma 59, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e ai capitoli 180 e 182 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
62. In caso di convenzioni di segreteria stipulate da più di due comuni, i vicesegretari possono essere uno per ogni comune convenzionato.
69. L'ERSA è autorizzata a concedere contributi per incentivare il ricorso ai sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici impiegate nella difesa e nel diserbo delle colture nella regione Friuli Venezia Giulia.
70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, nella misura massima del 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per il controllo funzionale e secondo criteri e modalità previsti con regolamento dell'ERSA.
71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di 290.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2011, di 100.000 euro per l'anno 2012 e di 120.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
77. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 38/1995, come introdotto dal comma 76, decorre per i consiglieri regionali in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 78, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la sottoscrizione e a stipulare un Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, al fine di delineare gli ulteriori interventi necessari a completare il progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del compendio minerario di Cave del Predil attraverso la conclusione delle operazioni già previste nell'accordo e la realizzazione di ulteriori opere di messa in sicurezza in via d'urgenza, quali la copertura provvisoria dei bacini con materiali impermeabilizzanti e la difesa della sponda lungo il rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo.
81. Gli oneri relativi agli interventi previsti in capo all'Amministrazione regionale dall'Atto Aggiuntivo di cui al comma 80 sono posti a carico del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).
82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
84. Per la finalità previste dal disposto di cui al comma 32 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 83, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.
85. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1 Comma 63 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
2 Comma 64 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera a), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole aggiunte al comma 45 da art. 12, comma 31, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 53 bis aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
7 Comma 53 ter aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
8 Comma 53 quater aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
9 Comma 53 quinquies aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
10 Comma 53 sexies aggiunto da art. 12, comma 32, L. R. 11/2011
11 Comma 73 bis aggiunto da art. 12, comma 56, L. R. 11/2011
12 Comma 52 interpretato da art. 15, comma 8, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13 Comma 33 interpretato da art. 15, comma 9, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14 Parole sostituite al comma 52 da art. 15, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
15 Comma 53 quinquies sostituito da art. 15, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
16 Comma 53 bis abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
17 Comma 53 ter abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
18 Comma 53 quater abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
19 Comma 53 sexies abrogato da art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
20 Integrata la disciplina del comma 52 da art. 15, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
21 Integrata la disciplina del comma 45 da art. 15, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
22 Parole sostituite al comma 73 da art. 2, comma 86, L. R. 14/2012
23 Comma 30 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 10, L.R. 16/2010, con effetto dall'1/1/2013.
24 Parole sostituite al comma 35 da art. 12, comma 18, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
25 Comma 53 quinquies sostituito da art. 12, comma 24, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
26 Comma 18 abrogato da art. 12, comma 27, lettera f), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
27 Comma 19 abrogato da art. 12, comma 27, lettera f), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
28 Comma 75 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
29 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 31, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
30 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 31, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
31 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 43 e 44 del presente articolo.
32 Comma 28 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
33 Comma 43 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
34 Comma 44 abrogato da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 12/2014
35 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
36 Comma 67 abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 1 bis, L.R. 1/2000, con effetto dall'1/1/2016.
37 Comma 26 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
38 Comma 27 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
39 Comma 65 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
40 Comma 66 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
41 Comma 67 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ccc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
42 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
43 Comma 29 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
44 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 23, L. R. 13/2023
45 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 23, L. R. 13/2023
46 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 86, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.