Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.400.285.839,07 euro, suddivisi in ragione di 7.850.897.980,38 euro per l'anno 2011, di 6.801.325.479,66 euro per l'anno 2012 e di 6.748.062.379,03 euro per l'anno 2013, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2011-2013 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 496.785.000 euro, suddivisi in ragione di 180.425.000 euro per l'anno 2011, di 169.680.000 euro per l'anno 2012 e di 146.680.000 euro per l'anno 2013.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2011 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 180.425.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, in occasione delle operazioni contabili di chiusura della gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare con le eventuali economie maturate sui capitoli destinati al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi relativi a operazioni di finanziamento con ricorso al mercato finanziario, per pari quota, a diminuzione degli accertamenti annotati sui capitoli destinati alla riscossione del ricavo delle operazioni di ricorso al mercato finanziario.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti s.p.a..
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
13. Per la concessione dei contributi in forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, è destinata una quota pari a 10 milioni di euro.
14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2011- 2013, restano determinati come da allegata Tabella N.
15. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella O.