Art. 6
(Rapporto sulla rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un "Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale", contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1.