Art. 3
(Formazione e assistenza tecnica)
1. L'Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, nelle materie concernenti la rendicontazione sociale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle iniziative di cui al comma 1 e alla definizione delle modalità del loro espletamento.