Art. 1
(Principi e finalitą)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunitą dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.
2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di sviluppare la capacitą delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.