Legge regionale 16 novembre 2010 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Art. 5

(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.

2.

( ABROGATO )

(3)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)(4)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 17, L. R. 5/2013

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016

Comma 2 bis abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016