Art. 6
(Regolamento di attuazione)
1.
Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:
a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
b bis)
( ABROGATA )
c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal
codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 12/2015
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera c), L. R. 14/2016
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4 Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.