Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.
Art. 2
 (Interventi)
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2 bis
2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. L'ammontare dell'intervento economico e il numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.
4. Per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.
5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione amministrativa.
6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 29, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 3
 (Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".
3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.
Art. 6
 (Regolamento di attuazione)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 12/2015
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera c), L. R. 14/2016
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4 Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.