Art. 4
(Elenchi degli amministratori di sostegno)
1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6.
2. La Regione vigila sull'attivitą di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.