Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 171

(Modifiche alla legge regionale 43/1981)

1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)

1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.

3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.>>;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis

(Comunicazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.>>.

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.

Art. 172

(Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)

1. L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Comitato regionale per i servizi trasfusionali)

1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;

c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;

d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.

6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 173

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.

Art. 174

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter, L.R. 8/2001.