Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007)

1. All'articolo 27 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<Associazione richiedente>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni>>;

c) al comma 3 dopo la parola <<tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti>>;

d) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

<<d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.>>.