Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 3/2001)
1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.>>;
b) alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;
c) alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;
d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<entro cinque giorni lavorativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro dieci giorni lavorativi>>.