Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 188

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.