Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 137

(Modifiche alla legge regionale 6/1998)

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;

b) i bilanci di esercizio;

c) il regolamento di organizzazione.>>;

b) al comma 2:

1) la parola <<10>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

2) le parole <<Direzione regionale dell'ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.>>.

2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

<<g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;>>.

3. L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Processo di programmazione e controllo)

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.>>.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:

<<4.L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.>>.