Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
TITOLO VI
 SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 171
 (Modifiche alla legge regionale 43/1981)
1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Comunicazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.>>.

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.
Art. 172
 (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)
1.
L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3.
Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 173

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
Art. 174

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter, L.R. 8/2001.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 176
 (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della legge regionale 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 178
 (Modifiche alla legge regionale 19/2003)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.>>.

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 180
 (Abrogazioni)
1.
La legge regionale 15 giugno 1993, n. 40 (Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza), è abrogata.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 183

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 184

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera ii), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 185
1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
c)   ( ABROGATA )
d)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti da un regolamento regionale.>>;

e)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Al comma 1, lettera d), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 11 della L.R. 21/2006, le parole <<di cui all'articolo 11>> devono correttamente intendersi <<di cui all'articolo 12>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
2 Al comma 2 del presente articolo le parole <<dagli articolo 9 bis, 10 e 11>> devono correttamente intendersi <<dagli articoli 10 e 11>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
4 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
5 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6 Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 21/2006, con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.