Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 145
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

15.
L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 146
 (Abrogazione della legge regionale 29/1993)
1.
La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

Art. 147
 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
Art. 148

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
Art. 149
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)
1.
Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<purché i medesimi siano realizzati>> è aggiunta la seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 151

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.